La riforma Cartabia è stata pensata con l’obietto di accelerare dei tempi della giustizia civile, anche in materia di separazione e divorzio.
Dal 1° marzo 2023 sono entrate in vigore parte delle nuove norme che regoleranno la separazione e il divorzio, introdotte con la riforma avviata dall'ex ministro della Giustizia Marta Cartabia in vista dell’introduzione, nell’ottobre 2024, del Tribunale della famiglia, istituito “ad hoc” per questo genere di procedimenti. Lo scopo è rendere queste pratiche più semplici e veloci, accorciando notevolmente i tempi.
Una delle novità più rilevanti è l’eliminazione della tradizionale struttura bifasica: la prima davanti al presidente e la seconda dinanzi al giudice istruttore. Ciò comporta una riduzione delle tempistiche e un rafforzamento della figura del giudice istruttore che ha maggiori poteri e un ruolo più dinamico.
Prima della riforma i coniugi partecipavano all’“udienza presidenziale” nella fase iniziale del processo contenzioso di separazione o di divorzio, nella quale venivano assunti i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti necessari per la tutela dei coniugi e dei figli.
Oggi il Presidente del Tribunale fissa l’udienza di comparizione entro 90 giorni dal deposito del ricorso e nomina il Giudice relatore al quale sono attribuiti poteri istruttori di valutazione e ammissione dei mezzi di prova (che le parti hanno già articolato nei propri scritti difensivi) nonché la possibilità di adottare provvedimenti temporanei ed urgenti che ritiene opportuni nell’interesse della prole.
Dettagliatamente, durante la prima udienza, il Giudice istruttore, dopo aver preso visione degli atti e dei documenti, tenterà di far conciliare i coniugi spingendoli a trovare un accordo. Se marito e moglie non riescono ad accordarsi il Giudice istruttore, prima di ogni altra valutazione, prenderà i provvedimenti provvisori ed urgenti che sono sempre modificabili, revocabili o appellabili durante il processo. Tali provvedimenti, generalmente, hanno ad oggetto l’affidamento dei figli, la collocazione dei figli minori, l’assegnazione della casa coniugale, i tempi e modalità di permanenza dei figli presso l’altro genitore non collocatario, l’assegno mensile per i figli, l’eventuale assegno di mantenimento del coniuge.
Dopo aver affrontato le questioni più urgenti il Giudice deciderà sulle istanze istruttorie valutando le prove e l’eventuale necessità di sentire, o meno, dei testimoni o di nominare un consulente tecnico di fiducia per approfondire questioni di materia non strettamente giuridica.
Ulteriore rimedio per abbreviare i tempi della procedura e ridurre i cost è costituito dall’ introduzione dello strumento del rito unico per la separazione e il divorzio. Questa procedura consente di presentare congiuntamente, innanzi ad un unico giudice, le domande di separazione, divorzio e di affidamento dei minori.
In altri termini non è necessario fare prima un ricorso per chiedere la separazione, e poi un secondo ricorso per ottenere il divorzio ma da oggi è possibile domandarli insieme riducendo, così, notevolmente i tempi.
Infatti, entro 90 giorni dal deposito del ricorso tiene fissata l’udienza di separazione e per ottenere il divorzio bisognerà aspettare, in caso di separazione consensuale, altri 6 mesi, oppure, in caso di separazione giudiziale, altri 12 mesi.
Altra novità interessante per tutti i procedimenti in cui sono presenti i minori, è rappresentata dall’ allegazione, tra i documenti del ricorso, di un “Piano Genitoriale”, prevista dal comma 4 dell’art. 473-bis.12 c.p.c..
Il contenuto del Piano genitoriale deve fornire un resoconto degli impegni e delle attività quotidiane dei figli (scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, frequentazioni abituali, vacanze) ed evidenziare un progetto sull'esercizio della responsabilità genitoriale ossia l’insieme dei diritti e dei doveri che spettano e gravano su entrambi i genitori terso figli e, solo in casi particolari, ad un solo genitore.
La stesura del piano genitoriale rappresenta un'occasione di confronto e di riflessione tra i genitori, i quali dovranno organizzare un nuovo stile di vita, mettendo in secondo piano eventuali dissidi personali, in vista della tutela dei figli.
Con la riforma Cartabia il minore diventa parte del giudizio tant'è che, nel caso in cui i genitori non abbiano trovato un accordo, viene sempre ascoltato quando ha compiuto 12 anni e anche quando ha capacità di discernimento pur avendo un'età inferiore.