Quanto sarebbe bello tornare indietro nel tempo ed evitare di chiedere quel prestito che tanto pesa sulle nostre tasche e che, sopratutto, non sappiamo se riusciremo a rimborsare.
Purtroppo la vita ci mette continuamente alla prova con i suoi innumerevoli imprevisti e solo chi sa reagire alle avversità riuscirà a superarle.
In tema di debiti una valida soluzione potrebbe essere la legge n. 3 del 2012 che prevede l’esdebitazione anche per il debitore incapiente.
In particolare, con la legge di conversione del 18 dicembre 2020 n. 176 del Decreto Ristori (D.L.137/2020) è stata anticipata al 25.12.2020 l’entrata in vigore di una parte del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza la quale ha apportato delle importanti semplificazioni per l’accesso alle procedure di sovraindebitamento.
Sicuramente una delle novità più rilevanti riguarda il sovraindebitamento del debitore incapiente ossia “il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”.
Indice:
Chi può accedere alla procedura
La prima osservazione che salta all’occhio dalla lettura della norma è l’accesso alla procedura alle sole persone fisiche. La legge n. 3/2012, quindi, esclude la categoria delle imprese e delle persone giuridiche consentendo di richiedere questa modalità di esdebitazione unicamente ai singoli individui.
Non è sufficiente appartenere alla categoria delle persone fisiche ma, chi vuole beneficiare della normativa dedicata al debitore incapiente, deve dimostrare di essere meritevole e, dunque, di non aver contratto le obbligazioni senza la ragionevole previsione di poterle adempiere.
È meritevole il soggetto che, nel momento in cui richiede un prestito, è consapevole di poterlo rimborsare perché il suo reddito gli consente di onorare l’impegno assunto; diversamente, non è meritevole colui che rivolgendosi ad un istituto di credito, si fa erogare una somma di denaro, per pagare rate insolute di un finanziamento in corso aggiungendo così rate al altre che già non riusciva a sostenere.
L’accesso alla procedura, inoltre, non è possibile quando il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode. La colpa grave denota un grado di negligenza o imprudenza particolarmente elevato che si ravvisa nel momento in cui il debitore abbia assunto un comportamento avventato tale da poter affermare che la sua imprudenza rasenti l’irragionevolezza. Diversamente non rientrano nella qualifica di colpa grave il fatto di aver mal calcolato le capacità di rimborso, non aver tenuto conto delle possibili difficoltà ovvero di eventuali, future, riduzioni di reddito.
Il debitore, per beneficiare della legge 3/2012, oltre ad deve aver contratto ciascuno dei suoi debiti con la dovuta diligenza, non deve aver compiuto alcun atto in frode ai creditori, nell’intento di non pagare quanto dovuto.
Cosa si intende per debitore incapiente
È incapiente il debitore che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta nemmeno in prospettiva futura.
In sostanza è incapiente chi non ha beni patrimoniali e non percepisce nessun reddito o, comunque gode di un introito basso che permette solamente di sostenere i costi destinati alle esigenze di sostentamento, senza lasciare spazio alla soddisfazione dei creditori.
Il debitore è assolutamente incapiente quando non può offrire nulla ai propri creditori e non vi sia nemmeno la prospettiva che possa offrire qualcosa in futuro.
Del resto è impossibile pensare che il debitore senza risorse riesca a pagare i propri debiti, così la legge permettere, a chi non disponga di alcun mezzo, di cancellare i propri debiti senza versare nulla ai creditori ponendo, sostanzialmente, due condizioni:
a) l’esdebitazione dell’incapiente può essere chiesta una sola volta nella vita: tale limite è volto ad evitare che una volta ottenuta l’esdebitazione il debitore accumuli altri debiti, spenda tutti i soldi senza pagare i creditori per poi ricorrere nuovamente ai benefici della legge del sovraindebitamento;
b) obbligo di pagamento del debito se entro 4 anni dal decreto del giudice di esdebitazione sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%: una volta ottenuta l’esdebitazione la situazione patrimoniale e finanziaria verrà costantemente monitorata perché se dovessero sopraggiungere nuove entrate rilevanti il debitore sarà tenuto a pagare i creditori.
Come accedere alla procedura
Il debitore per accedere alla procedura dovrà presentare una apposita domanda all’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, territorialmente competente, unitamente ai documenti comprovanti la sua situazione economico-patrimoniale e familiare.
Solitamente nel modulo utilizzato per formulare la domanda di sovraindebitamento è indicato l’elenco dei documenti che devono essere prodotti.
Tali documenti dovranno essere esaminati dal Gestore della crisi da sovraindebitamento nominato dall’OCC il quale, analizzata la suddetta documentazione e sentito il debitore, scriverà la relazione particolareggiata contenente l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnabili dai creditori e la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
Inoltre, ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis “L’organismo di composizione della crisi nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore”.
La relazione particolareggiata e tutti i documenti precedentemente raccolti vanno depositati in Tribunale così il giudice, assunte le informazioni utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata l’assenza di atti in frode o la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede, con decreto, l’esdebitazione indicando le modalità e i termini entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa ad eventuali sopravvenienze rilevanti che possono condurre a un pagamento dei creditori.
Avv. Debora Castellani