Autore: Avv. Debora Castellani
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18 ott, 2022
Hai garantito un prestito e temi che la banca possa attivare i pignoramenti? Verifica se la tua fideiussione è ormai estinta. Sommario - Che cos’è una fideiussione; - Perché negli ultimi anni la fideiussione è stata protagonista di numerosi contenziosi; - I diversi orientamenti; - L’orientamento prevalente. Nullità parziale dei contratti di fideiussione omnibus. Che cos’è una fideiussione Come è noto, la fideiussione è una garanzia personale e rappresenta una tutela maggiore per il creditore in caso di inadempienza del debitore principale. Il fideiussore si impegna, infatti, a rimborsare una determinata somma in caso di inadempimento del debitore originario. Dunque, se il debitore principale (chi ha richiesto il prestito) non pagherà le rate, la banca potrà chiedere il rimborso al fideiussore (chi ha garantito la restituzione degli importi erogati dall’istituto di credito). Il garante, al fine di conoscere i limiti dei suoi obblighi, deve prestare particolare attenzione al tipo di contratto che si accinge a firmare e, in particolare, se sta sottoscrivendo una fideiussione omnibus. La fideiussione omnibus impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti presenti e futuri che il debitore principale ha assunto o, peggio ancora, assumerà nei confronti del creditore in dipendenza di qualsiasi operazione. La fideiussione omnibus, quindi, si differenzia rispetto alla fideiussione ordinaria per il fatto che la garanzia non è limitata ad un certo debito (ad esempio a uno specifico prestito ricevuto dall’istituto di credito) ma garantisce il pagamento di tutti i debiti assunti o che si assumeranno con la banca, per qualsiasi operazione bancaria, presente o futura. Perché negli ultimi anni la fideiussione è stata protagonista di numerosi contenziosi La questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla Banca d’Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi con il quale veniva denunziato il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI e l’art. 2 della legge n. 287/1990 (la legge Antitrust). La Banca d’Italia, quindi, rilevata la contrarietà del suddetto schema contrattuale alla normativa antitrust invitava l’ABI a modificarne il contenuto, evidenziando, in particolar modo, che alcune clausole ponevano in capo ai fideiussori obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche. In particolare, gli articoli 2,6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI contengono delle disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’art. 2, comma 2, lettera a) della legge Antitrust. Nonostante il predetto provvedimento, diverse banche hanno continuato a sottoporre alla clientela la modulistica contenente le clausole “incriminate”, determinando la nascita di un consistente contenzioso giurisprudenziale sulla validità o meno delle garanzie bancarie riproduttive delle medesime clausole anticoncorrenziali. I diversi orientamenti Nel corso degli anni le azioni contro le banche volte a dimostrare che la diffusione dello stesso schema contrattuale (eccessivamente gravoso per il garante) lede la tutela della concorrenza hanno dato vita a differenti filoni interpretativi riguardo la validità delle fideiussioni. Semplificando la complessa questione possono distinguersi tre orientamenti. 1) Un primo filone interpretativo propende per la validità della fideiussione bancaria omnibus, riconoscendo al consumatore il solo rimedio risarcitorio. Tale orientamento fa leva sulla portata letterale dell’art. 2, terzo comma, L. 287/90 secondo cui “le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”. Quest’ultima disposizione normativa, infatti, facendo espresso riferimento alle sole intese, non può applicarsi ai contratti a valle. I fautori del presente orientamento osservano che ciò che emerge, nel rapporto tra intesa a monte e fideiussione a valle, è la mancanza di una libertà di determinazione e di scelta da parte del cliente della banca, il quale, stante il generalizzato recepimento dello schema ABI, si vede “imposto” un modello contrattuale che non gli consente alternative. 2) Un altro filone interpretativo, all’opposto ha affermato la nullità assoluta della fideiussione bancaria omnibus perché produttiva di un’intesa anticoncorrenziale. Questo filone interpretativo si scinde in altri sotto indirizzi, a seconda che la nullità assoluta della fideiussione bancaria sia giustificata per la nullità dell’intesa a monte (invalidità derivata) o per vizi propri del negozio fideiussorio (invalidità diretta). - Il primo sotto orientamento: muove dall’idea che tra l’Intesa a monte e la fideiussione a valle vi sia un collegamento negoziale tale per cui la nullità prevista per la prima si propaghi anche per la seconda in ossequio al principio simul stabunt simul cadent. I fautori di tale orientamento ritengono che l’art. 2, terzo comma, L. 287/90 non colpisce solo l’intesa in quanto tale, ma ogni altro atto a questo collegato, idoneo a pregiudicare la disciplina antitrust. - Il secondo sotto orientamento: parte dal presupposto che l’intesa a monte e la fideiussione a valle sono contratti diversi, privi sia dei requisiti di collegamento negoziale e quindi la nullità della fideiussione bancaria omnibus è giustificata per vizi propri come ad esempio l’illiceità della causa perché il contratto di fideiussione persegue una finalità anticoncorrenziale 3) Un terzo filone propende per la nullità parziale della fideiussione di seguito approfondito. L’orientamento prevalente: nullità parziale dei contratti di fideiussione omnibus L’ultimo e prevalente orientamento, pur condividendo il rimedio della nullità, precisa che la stessa non sia totale ma parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c., perciò vanno eliminate solamente le clausole riproduttive dell’intesa anticoncorrenziale (gli articoli 2,6, e 8 del modello ABI del 2003). A dirimere il dibattito tra i vari filoni interpretativi sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermando che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli arttt. 2, comma 2, lett a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattati sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ, in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dai contratti, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Una delle clausole dichiarate espressamente nulle dalla Suprema Corte comporta la rinuncia all’applicazione dell’art. 1957 c.c. il quale prevede la liberazione del fideiussore se il creditore, entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, non ha agito nei confronti del debitore. Quindi, il fideiussore rimane obbligato, anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, solo se il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro 6 mesi; conseguentemente il fideiussore sarà liberato da ogni obbligo nei confronti della banca se il suddetto termine non fosse stato rispettato. In conclusione il fideiussore che riceve una ingiunzione di pagamento e/o un pignoramento può eccepire la nullità parziale della fideiussione se il creditore, entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, non ha preteso le somme dovute direttamente dal debitore principale. Conseguentemente, la banca che non prova di essersi rivolta, nei termini previsti dalla legge, al soggetto che ha ottenuto l’erogazione del credito, non potrà agire contro il garante perché l’obbligazione fideiussoria si è estinta.