Prima ancora di fornire una definizione di “Avviso di accertamento” è importante capire perché e sulla base di quali criteri l’Amministrazione Finanziaria rende nota la sua pretesa tributaria al contribuente.
L’art 53 della Costituzione stabilisce che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.
Dunque, tutti i cittadini italiani e gli stranieri con interessi economici in Italia hanno il dovere di contribuire, mediante il pagamento di tributi, alla formazione delle risorse necessarie a fornire i servizi che vengono offerti dallo stato.
Ovviamente questa partecipazione alle “spese statali” non può essere sostenuta da tutti nella stessa misura ma è regolata secondo criteri di progressività per cui ciascuno è chiamato a concorrere in base alle proprie risorse.
Detto in altri termini, chi ha meno verserà di meno e chi ha più verserà di più, ma solo in seguito al superamento di determinate soglie.
Nel nostro ordinamento ogni contribuente ha il dovere di autoliquidarsi il tributo come gli è imposto dalla legge e se non lo fa, o se lo fa in modo incompleto o infedele, l’amministrazione finanziaria agisce determinando il debito d’imposta o rettificandolo.
Tale premessa è dovuta poiché l’Avviso di accertamento non è altro che l’atto conclusivo del procedimento amministrativo attraverso il quale viene verificato il corretto adempimento dichiarativo da parte del contribuente e la quantificazione dell’imposta effettivamente dovuta.
Cos’è l’avviso di accertamento
L’Avviso di Accertamento è l’atto con cui l’Amministrazione Finanziaria, a conclusione della propria attività di indagine e controllo, rende nota al contribuente la violazione di norme fiscali tramite la notifica di un atto contenente la misura dell’obbligazione tributaria per il periodo accertato.
Dunque, chi riceve tale atto viene avvisato dell’accertato inadempimento o dell’irregolarità commessa al fine di intimare il versamento di somme non corrisposte.
Il contenuto dell’avviso di accertamento che può variare in base all’imposta a cui si riferisce è composto sempre e comunque da due parti essenziali:
PARTE DISPOSITIVA: É la parte in cui sono indicati i dati necessari ad individuare la pretesa impositiva da parte dell’amministrazione finanziaria (base imponibile e l’obbligazione tributaria). Il suo contenuto non è uniforme per tutte le imposte.
PARTE MOTIVATA: La spiegazione dell’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere all’accertamento della violazione di una determinata norma fiscale.
Infatti, ogni provvedimento amministrativo dev’essere motivato attraverso l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. La motivazione deve essere chiara così da consentire al contribuente di valutare un’eventuale impugnazione e di contestare l’an di quanto dovuto.
L’avviso di accertamento poi deve essere notificato per essere portato a conoscenza del destinatario. La notifica non è solo la procedura attraverso la quale al contribuente viene resa nota la violazione normativa ma è l’atto con cui l’avviso di accertamento viene ad esistenza.
Cosa fare quando si riceve un avviso di accertamento?
Il contribuente che riceve la temuta “busta verde” viene informato del fatto che risulta debitore di una somma dovuta e non versata o versata in misura inferiore a quanto previsto.
A questo punto, una volta ricevuto l’avviso di accertamento il contribuente cosa può fare?
Prima di tutto leggere attentamente il contenuto dell’atto ricevuto che deve avere tutti i seguenti elementi:
Inoltre, come sopra specificato, è fondamentale verificare se l’avviso di accertamento sia stato motivato in quanto deve sempre esserlo a pena di nullità.
Dopodiché, una volta effettuata un’analisi approfondita sia dell’atto notificato sia della propria complessiva situazione patrimoniale occorre scegliere il percorso da seguire tra i seguenti:
Pagare l’avviso di accertamento entro i 60 giorni stabiliti dalla legge. In questo caso il contribuente, ha l’opportunità di ottenere una riduzione delle sanzioni a 1/3.
Annullamento in via di autotutela: In genere quando un avviso è palesemente illegittimo (es. avviso per un tributo già pagato) chiunque può segnalare all’amministrazione l’errore in cui essa è caduta, sollecitandola a riconsiderare la legittimità del proprio atto ed, eventualmente, ad annullarlo.
Accertamento con adesione tale procedura deve essere attivata entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell’atto impositivo al fine di raggiungere un accordo con l’agenzia delle entrate per vedersi ridurre la pretesa tributaria e con essa anche le sanzioni che saranno modulate sulla nuova pretesa tributaria e anch’esse ridotte ad un terzo.
Impugnare l’avviso di accertamento al competente organo giurisdizionale entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica. In questo caso chi ha ricevuto l’avviso può chiederne l’annullamento individuando insieme al legale di fiducia i vizi di carattere sostanziale e formale da sottoporre all’attenzione dell’organo giudicante.
Ogni scelta ha i suoi pro e contro, ad esempio chi paga immediatamente o agisce in autotutela non necessita dell’assistenza di un legale e conseguentemente non dovrà pagare il suo onorario, mentre in caso di ricorso alla competente autorità giurisdizionale, durante il processo, l’amministrazione finanziaria non può richiedere la pretesa originaria ma solo 1/3 dell’imposta e il giudizio potrebbe concludersi con esito vittorioso.