STUDIO LEGALE CASTELLANI


L’Avvocato Debora Castellani offre consulenza e assistenza a privati e imprese nell’ambito del diritto civile, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di colleghi e consulenti qualificati in altre discipline. Lo studio possiede competenze specifiche in materia di sovraindebitamento e, più in generale, nella normativa a tutela del debitore, diritto bancario, diritto tributario, responsabilità medica e diritto di famiglia. Se hai bisogno di una consulenza clicca qui sotto, puoi farlo senza impegno. Prenota una consulenza in qualsiasi momento, quando ti è più comodo. Tutto alla portata di un clic comodamente da casa tua o dalla scrivania del tuo ufficio. Richiedi una consulenza, verrai ricontattato entro 48 ore!

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Lo studio assiste i propri Clienti privati nelle controversie che più frequentemente possono coinvolgere le persone nella loro vita di tutti i giorni, con specifico riguardo alle questioni di risarcimento danni da malasanità, diritto di famiglia, diritto bancario, tributario e, in generale, nella gestione dei debiti.

Affrontare e gestire questo tipo di problematiche richiede da parte dell’avvocato una particolare sensibilità oltre che una specifica esperienza, infatti, chiunque si trovi in un momento di difficoltà necessita di un'assistenza legale interdisciplinare, duratura e pianificata che gli consenta di risolvere le proprie problematiche.

AZIENDE

Lo Studio Castellani fornisce assistenza e consulenza legale alle imprese consigliando strategie finalizzate al risanamento dei debiti e offrendo supporto nelle quotidiane problematiche con gli Istituti di Credito e con il fisco. L’obiettivo è fornire agli imprenditori un piano operativo per migliorare l’equilibrio finanziario dell’azienda, oltre che un rapporto fiduciario con il legale nella prospettiva di un reciproco scambio di esperienze e competenze.

Il confronto costante tra l’avvocato e il cliente rappresenta, infatti, l’opportunità di condivisione e individuazione delle soluzioni giuridiche più adatte al caso specifico oltre che la possibilità di avvalersi di un supporto legale immediato.

PARLANO DI NOI

APPROFONDIMENTI

Autore: Debora Castellani 20 giu, 2023
Assegnazione casa coniugale
Autore: Debora Castellani 20 giu, 2023
Quando non è dovuto il mantenimento figli?
Autore: Debora Castellani 20 giu, 2023
Le principali novità introdotte dalla legge Cartabia in materia di separazione e divorzio
Autore: Avv. Debora Castellani 18 ott, 2022
La Legge n. 3/2012 (detta anti suicidi) consente di porre rimedio alle situazioni di Sovraindebitamento offrendo al debitore la possibilità di pagare a rate sia i creditori sia gli avvocati incaricati.
Autore: Avv. Debora Castellani 18 ott, 2022
Si sa, per la maggior parte degli italiani la propria casa rappresenta un rifugio dal mondo esterno, il centro dei propri progetti di vita e, talvolta, un investimento per mettere al riparo i risparmi dall’erosione del tempo. L’interesse rivolto all’acquisto della proprietà immobiliare investe aspetti economici, culturali e psicologici che vengono drasticamente messi in discussione con la notifica di un atto di pignoramento immobiliare. Cos’è il pignoramento immobiliare Il pignoramento immobiliare è lo strumento utilizzato dal creditore per recuperare il proprio credito tramite il ricavato ottenuto dalla vendita all’asta di diritti reali immobiliari. In altri termini, il pignoramento ha lo scopo di assicurare lo stesso risultato che il titolare del diritto di credito otterrebbe in caso di adempimento spontaneo dell’obbligato, sottraendo coattivamente beni compresi nel patrimonio debitorio trasformandoli in denaro. La procedura di esecuzione comincia con la notifica dell’atto di Precetto. Effettuata questa notifica il creditore avrà 90 giorni per notificare il pignoramento immobiliare nel quale devono essere indicati tutti gli estremi idonei a identificare in maniera univoca il bene che si intende pignorare. Successivamente, l’atto di pignoramento va trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari e depositato presso il Tribunale competente. Da questo momento inizia la vera e propria procedura di pignoramento che, talvolta, può essere sospesa o bloccata definitivamente. Pignoramento immobiliare: come bloccare l’asta Come può essere sospeso o bloccato il pignoramento? Esistono vari metodi da applicare a seconda delle situazioni, alcuni dei quali sono di seguito elencati: 1. Pagamento integrale del debito; 2. Applicazione della legge 3/2012, meglio conosciuta come legge salva suicidi; 3. Accordo transattivo con il creditore; 4. Opposizione del pignoramento in Tribunale. Ognuna delle ipotesi sopra citate deve essere analizzata in base al caso concreto, in quanto, non tutte sono sempre percorribili, ovviamente il pagamento integrale del debito può essere effettuato solo se il debitore riesca a recuperare, prima della vendita all’asta, la liquidità necessaria per saldare definitivamente quanto dovuto. Convinzione diffusa e, al contempo errata, è l’impignorabilità della prima casa. È bene chiarire che nei casi in cui il creditore sia il fisco la legge prevede dei limiti e, quindi - in presenza di alcune condizioni - la prima casa non può essere pignorata. Diversamente, il divieto di pignoramento della prima casa non sussiste in tutte le ipotesi in cui il creditore non è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ed infatti, quando il creditore è un soggetto privato, è ammesso anche il pignoramento della prima casa a prescindere dall’entità del debito.
Autore: Avv. Debora Castellani 18 ott, 2022
Non riesci più a far fronte al pagamento delle rate del mutuo e/o prestito? Hai problemi con il fisco? Le società di recupero crediti ti chiamano in continuazione? Prosegui con la lettura di questo articolo per verificare se hai i requisiti per accedere alla procedura di sovraindebitamento. Ogni giorno cresce il numero delle famiglie che si trovano, purtroppo, a fronteggiare drammatiche situazioni economiche a causa dell’accumulo dei debiti. Talvolta i prestiti vengono richiesti con “leggerezza” senza valutare le reali possibilità di rientro del debito, ma spesso accade che situazioni impreviste come la perdita di lavoro, spese sanitarie o eventi straordinari rendano inevitabile il ricorso al credito. Con il tempo si viene a creare un meccanismo a catena tale per cui per pagare un debito, richiesto in un momento di difficoltà - la cui rata pesa sul budget familiare insieme a tutte le altre spese – si ricorra alla consulenza dei funzionari di banche e finanziarie per ottenere ulteriore liquidità. Come è possibile interrompere questa rincorsa al credito e conseguente sovraindebitamento? La soluzione a tale problema potrebbe essere la legge n. 3/2012, chiamata anche legge anti suicidi, la quale consente - a determinate condizioni - di ridurre gli importi dei debiti e di pagarli a rate. Al fine di spiegare in modo sintetico i contenuti essenziali di questa procedura partiamo dalla nozione di sovraindebitamento fornita dall’art. 6, II comma, della legge 3/2012 secondo il quale “si intende per sovraindebitamento la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente”. Sostanzialmente la nozione è formata da 5 componenti: 1) perdurante squilibrio: le voci passive del patrimonio sono maggiori di quelle attive e tale squilibrio dura da tempo ed è destinato a durare nel tempo; 2) obbligazioni assunte: passività correnti, cioè i debiti contratti scaduti o in scadenza; 3) patrimonio prontamente liquidabile: non si intende tutto il patrimonio esistente o disponibile, ma solamente quello prontamente liquidabile ossia monetizzabile in breve tempo. La variabile temporale viene valutata caso per caso; 4) la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni: il legislatore si riferisce alla situazione in cui il debitore riesce ad adempiere le proprie obbligazioni ma con difficoltà rilevante; 5) definitiva incapacità di adempiere regolarmente: si intende uno stato di insolvenza irreversibile definito dall’ art. 5 della legge fallimentare secondo il quale “Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Il sovraindebitamento non è sufficiente a consentire l’accesso alle procedure previste dalla cosiddetta “legge salva suicidi”, ma è necessario che le cause che lo hanno generato siano impreviste ed imprevedibili. Infatti, il debitore può essere ammesso alla procedura solamente se non ha concorso colposamente a determinare lo stato di crisi e, quindi, è necessario provare che, nel momento in cui sono stati assunti i debiti, il contraente aveva la prospettiva di poterli pagare. L’ammissione alla procedura non è consentito a chiunque, ma solamente ai seguenti soggetti: - il consumatore: la cui definizione è espressa dall’art. 6, comma II, lett. b) della L. 3/2012, come il debitore, persona fisica, che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; - soggetti non fallibili: tutti gli altri debitori individuati tra quelli che intendono porre rimedio alla crisi di sovraindebitamento che non sono soggetti o assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L.3/2012 (es. imprenditore agricolo, il professionista, l’artista ecc.). Oltre ai predetti requisiti oggettivi e soggettivi, al fine accedere alla procedura da sovraindebitamento occorre verificare l’assenza di cause di inammissibilità, ed in particolare: - il proponente non deve essere soggetto a procedura concorsuale diversa; - non è possibile accedere alla procedura di sovraindebitamento se il debitore ha già fatto ricorso alla stessa nel quinquennio precedente; - non è ammesso il ricorso alla procedura se il debitore ha subito per cause non imputabili impugnazione, risoluzione dell’accordo o revoca o cessazione degli effetti dell’omologazione; - la domanda è inammissibile se l’istante ha fornito documentazione incompleta o comunque non sufficiente a ricostruire la situazione economico-patrimoniale. Ebbene, una volta verificata la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi e l’assenza di cause di inammissibilità occorre identificare la procedura da seguire nel caso concreto, poiché, la legge 3/2012 distingue le tre ipotesi di seguito elencate: 1) Piano del consumatore: si rivolge esclusivamente ai consumatori ossia alle persone fisiche che abbiano contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il piano non è altro che una proposta - rivolta a tutti i creditori - di riduzione degli importi dovuti e delle modalità di pagamento degli stessi. La peculiarità di tale procedura è il controllo della cosiddetta “meritevolezza”, infatti, il Giudice, per procedere all’omologa, deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali; 2) Accordo di ristrutturazione dei debiti: a differenza del piano del consumatore può essere presentato da enti e imprese non fallibili. Anche in questo caso l’istante formula una proposta di ristrutturazione dei debiti la quale però, affinché abbia esito positivo, deve essere accettata da tanti creditori che rappresentino almeno il 60% di tutti i debiti. Per quanto riguarda caratteristiche e/o requisiti per certi versi l’accordo è molto simile al piano del consumatore. 3) Liquidazione del patrimonio: con tale procedura il debitore (consumatore o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per far fronte al pagamento dei suoi debiti. I creditori saranno soddisfatti dal ricavato della vendita dei beni. Infine, occorre precisare che la normativa del sovraindebitamento sopraesposta (in grandi linee) è stata recentemente modificata ed inserita nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la cui entrata in vigore, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020 (ovvero decorsi 18 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), è stata differita al 1° settembre 2021 dal decreto-legge n. 23 del 2020.
Autore: Avv. Debora Castellani 18 ott, 2022
L’Avviso di Accertamento è l’atto con cui l’Amministrazione Finanziaria rende nota al contribuente la violazione di norme fiscali tramite la notifica di un atto contenente la misura dell’obbligazione tributaria per il periodo accertato. Norme giuridiche e informazioni legali
Autore: Avv. Debora Castellani 18 ott, 2022
Carattere principale della fideiussione è l’accessorietà, nel senso che esiste una correlazione tra rapporto fideiussorio e rapporto principale per cui il primo segue le sorti del secondo. L’obbligo assunto dal fideiussore, infatti, coincide con quello assunto dal debitore principale e le modificazioni del debito principale si riflettono sull’obbligazione del garante
Autore: Avv. Debora Castellani 18 ott, 2022
Non è sufficiente appartenere alla categoria delle persone fisiche ma, chi vuole beneficiare della normativa dedicata al debitore incapiente, deve dimostrare di essere meritevole e, dunque, di non aver contratto le obbligazioni senza la ragionevole previsione di poterle adempiere.
Autore: Avv. Debora castellani 18 ott, 2022
LA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI PREVISTA DAL DECRETO SOSTEGNI L’art. 40 ter della Legge n. 69/2021 (di conversione del D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”) ha introdotto una normativa “speciale” sulla rinegoziazione di mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati ad abitazione principale ed oggetto di procedure esecutive, con l’intento esplicito di fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i casi più gravi di crisi economica dei consumatori. In particolare il debitore, al ricorrere di determinate condizioni, può formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di rifinanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, ad un terzo finanziatore (banca, intermediario di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 o società di cui all’art. 3 della Legge n. 130/1999), il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Le condizioni che consentono di esercitare il diritto alla rinegoziazione sono le seguenti: il debitore deve essere un consumatore; il creditore deve essere una banca, una società per la cartolarizzazione dei crediti o un intermediario finanziario autorizzato; il credito deve essere ipotecario di primo grado e deve gravare su un immobile adibito ad abitazione principale del debitore e quest’ultimo abbia rimborsato almeno il 5% della quota capitale; deve pendere una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui atto di pignoramento sia stato notificato entro il 21/03/2021; l’istanza può essere presentata una sola volta e, comunque, entro il 31/12/2022; il credito complessivo, comprensivo di spese di pignoramento e di interessi, non deve superare € 250.000,00; l’importo offerto: 1) se l’immobile è già all’asta, deve essere pari al prezzo base dell’asta ridotto del 25%; 2) se l’immobile è stimato ma non si è ancora tenuta la prima asta, è quello di stima; 3) nel caso in cui il debito residuo sia inferiore al valore dell’immobile anche con la riduzione del 25%, va offerto l’intero importo del debito residuo comprensivo di spese di pignoramento e di interessi; il nuovo mutuo derivante dalla rinegoziazione non deve essere inferiore a 10 anni né superare i 30 anni o gli ottanta anni d’età del debitore. La sola richiesta di finanziamento, sussistendone i presupposti poc’anzi esaminati, può essere formulata anche da soggetti diversi dal debitore, quali il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, oltre ai parenti ed affini fino al terzo grado del debitore medesimo. Spetta al creditore verificare che ci sia, in primo luogo, il rispetto delle condizioni di legge, per poi procedere con la “valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile … e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero … del destinatario del finanziamento”. Si ritiene che i criteri valutativi del merito creditizio debbano essere gli stessi che avrebbero riguardato un terzo che avesse chiesto un mutuo per i medesimi importi, senza tenere conto del mutuo non adempiuto e della relativa iscrizione in Criff. Il prudente apprezzamento dovrà verificare le capacità reddituali del debitore rispetto alla rata prevista ed alle proprie condizioni familiari. La rinegoziazione ed i finanziamenti derivanti dalla nuova normativa possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata al Fondo di garanzia per la prima casa, concessa nella misura del 50% delle somme dovute a seguito degli accordi. L’istanza può essere proposta nei termini di cui all’art. 624 bis, primo comma, secondo periodo c.p.c. ed il Giudice dell’Esecuzione, sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può sospendere il processo fino a sei mesi.
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